La Cambiale

Cambiale

LA CAMBIALE:  o cambialetta

Negli ultimi anni, l’utilizzo della cambiale è diminuito in modo rilevante.

E’ uno strumento utilizzato come forma di pagamento alternativa ai contanti e ai finanziamenti, strumento che a causa della crisi è diventato un supporto utile alle famiglie per acquistare beni o per essere utilizzato dai creditori come una sorta di finanziamento.

E’ un titolo di credito che contiene l’ordine o la promessa  di pagare una data somma a una scadenza stabilita.

Utilizzo della cambiale

In poche parole, la cambiale permette al debitore di rinviare il pagamento ad una data prestabilita (idealmente a quando sarà nella condizione di poterlo fare) ed al creditore di entrare in possesso di un titolo di credito che gli conferisce la possibilità di agire nei confronti del debitore, nel caso in cui quest’ultimo si riveli insolvente.

Si dice  scontare una cambiale quando viene girata ad altri per avere subito il denaro sia pure ridotto, scontato. In genere nei confronti di una Banca che anticipa il valore dietro il pagamento di un tasso di interesse che va dal momento dell’anticipo alla scadenza dell’effetto.

Si dice protestare una cambiale, notificarne il mancato pagamento.

Cambiale o Tratta

Ne esistono due tipologie: la “cambiale pagherò”, detta anche “vaglia cambiario”, e la “cambiale tratta”.

  • nel caso della “cambiale pagherò”, il soggetto debitore promette di pagare una somma di denaro a favore di un secondo soggetto (il beneficiario);
  • per la “cambiale tratta”, un primo soggetto, chiamato per l’appunto traente, invita un secondo soggetto, il trattario, al pagamento di una somma di denaro a favore di un terzo soggetto, il beneficiario ultimo.

Qualunque sia la tipologia, è anche importante ricordare che, affinché essa sia valida, va sottoposta al pagamento di imposta di bollo nella misura dell’11 per mille della somma riportata sul titolo per le “cambiali pagherò” e del 12 per mille per le “cambiali tratte”.

Regole di una cambiale

Per essere valida è obbligatorio che siano sempre presenti tutti i requisiti essenziali: la sottoscrizione del traente o emittente, la data di emissione, il nome del trattario, il nome del prenditore, l’ordine incondizionato al pagamento e la denominazione “cambiale”.

Gli altri elementi, considerati come requisiti naturali, possono invece essere omessi. In particolari casi le informazioni mancanti sono integrate dalla legge (in assenza di una data di scadenza la cambiale è pagabile a vista al massimo entro un anno dal giorno di emissione), in altri sono aggiunte successivamente, tramite accordo (la cosiddetta cambiale in bianco).

Circolarità di una cambiale

La disciplina della circolazione e del pagamento della cambiale si rifà a quella dei titoli di credito all’ordine, con l’eccezione che il trasferimento mediante girata può essere escluso dal traente o dall’emittente con l’apposizione della clausola “non all’ordine”. La cambiale è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.

Il pagamento della cambiale può inoltre essere garantito da un terzo (avallante), per l’intera somma o per parte di essa.

Bollo

Al momento dell’emissione, sulla cambiale viene apposto un bollo. L’importo del bollo su cambiale è pari al 12 per mille dell’importo del credito per le cambiali tratta e dell’11 per mille per le cambiali pagherò (indicate anche come vaglia cambiari). La cambiale senza bollo è comunque valida, ma non è un titolo esecutivo, quindi non potrà essere protestata.

Cambiale Tratta

Emessa da un creditore è uno strumento molto utilizzato nel campo del commercio. Si costituisce come un ordine che un soggetto, detto traente, dà ad un altro, detto trattario, di pagare una data somma di denaro in favore di un terzo soggetto chiamato prenditore.

Giuridicamente è definibile come una delegazione di pagamento di cui all’articolo 1269 del codice civile. Il rapporto tra traente e trattario viene detto rapporto di provvista mentre quello tra traente e prenditore rapporto di valuta. L’ordine di pagamento è incondizionato: non possono cioè essere apposte condizioni legate al pagamento.

Se non accetta la tratta il trattario non assume alcuna obbligazione e non diventa cambiario. In poche parole la sua responsabilità diventa reale solo nel caso in cui accetti l’ordine in maniera esplicita sul titolo. Il traente deve presentare al trattario la cambiale entro la data di scadenza: in caso di rifiuto il portatore può far protestare il titolo.

Classico esempio di Tratta non accettata è la Ricevuta Bancaria, che non è un titolo di credito e che non porta conseguenze al Debitore in caso di mancato pagamento.